DVR

Il Documento di valutazione dei rischi, conosciuto come DVR, è un documento che analizza ed elenca i rischi presenti in un’attività lavorativa, fornendo indicazioni sulle misure di sicurezza messe in atto o da applicare, per eliminare o minimizzare i rischi alla salute dei lavoratori.

Il DVR è un documento chiave per il monitoraggio, la catalogazione e l’analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori e per la gestione degli interventi di miglioramento.

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La redazione del DVR, a seguito della valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza, è uno degli obblighi a cui il datore di lavoro non può sottrarsi (art. 17 D.Lgs. 81/08), secondo quanto stabilito dalla normativa in materia di Sicurezza sul Lavoro.

Il DVR è un documento unico per ogni attività, in quanto specifico del particolare contesto lavorativo.

Per quali aziende è obbligatorio il DVR?

Sono soggette alla valutazione dei rischi tutte le imprese composte da due o più soci, oppure con lavoratori dipendenti con qualsiasi tipologia di contratto appartenenti a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Il DVR deve essere redatto entro tre mesi dall’avvio dell’attività, e immediatamente aggiornato in occasione di significative modifiche della tecnica del processo produttivo (ad es. acquisto nuovi macchinari), della organizzazione del lavoro, a seguito di infortuni importanti o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Le aziende che sono in attività oltre tale periodo e non hanno ancora redatto il DVR, sono passibili di sanzioni, in caso di controllo da parte delle ASL.

Non è obbligatoria la redazione del documento di valutazione dei rischi da parte dei lavoratori autonomi.

DVR

Funzione del DVR

Il dvr è un documento fondamentale in azienda, in quanto permette la corretta valutazione dei pericoli presenti in azienda e dei rischi che corrono i lavoratori.

Conoscere i pericoli e i rischi permette all’azienda stessa mettere in atto le misure di prevenzione e protezione necessarie per evitare incidenti ed infortuni sul lavoro.

DVR e il ruolo del datore di lavoro

Il compito di redigere il DVR spetta al datore di lavoro, che in questo compito viene coadiuvato dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), dal medico competente e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

È altrettanto vero che sempre più spesso i datori di lavoro si rivolgono a tecnici specializzati in sicurezza sul lavoro per redigere il DVR, avvalendosi in questo modo di una figura esperta.

Deve essere effettuato  un sopralluogo dell’azienda e devono essere registrati tutti i rischi e i pericoli derivanti dall’attività svolta.

Un altro obbligo del datore di lavoro è quello di consegnare una copia del documento di valutazione dei rischi al RLS.

Caratteristiche del DVR

Il documento di valutazione dei rischi deve essere semplice, breve e comprensibile per essere facilmente consultabile e rendere chiare le indicazioni per prevenire gli incidenti.

Il documento deve essere basato su un processo di valutazione dei rischi, eseguito in modo sistematico e attento.

Contenuti del documenti di valutazione dei rischi

Come detto in precedenza, il DVR deve essere redatto dal Datore di Lavoro, che può farsi supportare da un tecnico qualificato. Durante il sopralluogo presso la sede dell’attività lavorativa, il tecnico si occuperà di raccogliere i seguenti dati:

  • dati generali dell’azienda
  • descrizione degli ambienti di lavoro e del ciclo produttivo
  • descrizione dei posti di lavoro e delle mansioni dei dipendenti, con indicazione delle sostanze impiegate, attrezzature, impianti e specifiche misure tecniche di prevenzione adottate per ciascuno
  • criteri seguiti nella valutazione: pericoli e rischi correlati, persone esposte al rischio (dipendenti, lavoratori di imprese di manutenzione o pulizia, visitatori, ecc…), riferimenti normativi adottati, norme di buona tecnica, linee guida
  • misure di prevenzione e protezione: interventi necessari, interventi programmati per conseguire una ulteriore diminuzione dei rischi remoti
  • programma di informazione e formazione dei lavoratori, istruzioni e procedure di sicurezza adottate, procedure di emergenza e pronto soccorso, dispositivi di protezione individuale e collettivi messi a disposizione dei lavoratori
  • programma per l’attuazione ed il controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza adottate, piano per la revisione periodica ed occasionale della valutazione dei rischi, programma per l’informazione e la formazione dei dipendenti
  • documentazione utile da allegare: certificazioni relative agli impianti, valutazione del rumore, schede di sicurezza dei prodotti, indagini ambientali, ecc…
  • metodo di coinvolgimento delle componenti aziendali nel processo di sicurezza (responsabile S.P.P., rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, medico competente, lavoratori)
  • data certa o periodo di effettuazione della valutazione, firma del datore di lavoro e dei soggetti attivamente coinvolti nella valutazione (medico competente, SPP, RLS) ed eventualmente professionalità/risorse esterne a cui si è fatto ricorso.

Aggiornamenti del DVR

In quali casi il DVR deve essere aggiornato?

In casi specifici, come:

  • avvenute modifiche del processo produttivo;
  • modifiche nell’organizzazione del lavoro;
  • a seguito di infortuni significativi sul luogo di lavoro;
  • in caso la sorveglianza sanitaria segnali la necessità di aggiornamenti;
  • in caso di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione.

Nei casi sopracitati, l’aggiornamento del DVR deve essere effettuato entro 30 giorni.

Sanzioni

La mancata redazione del dvr, comporta qualora accertata una sanzione.

Questa sanzione può essere pecuniaria, consistendo in un’ammenda dai € 2.740,00 a € 7.014,00, oppure in alcuni casi può consistere nella detenzione del datore di lavoro, dai 3 fino ai 6 mesi.

Nel caso in cui il DVR dovesse risultare incompleto, si rischia un’ammenda da € 1.096,00  a € 4.384,00.

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