Piano Operativo Sicurezza

Cos’è il Piano Operativo di Sicurezza?

Il Piano Operativo Sicurezza, definito anche con l’acronimo di POS, è un documento redatto dal Datore di Lavoro di un’impresa esecutrice, che contiene le informazioni specifiche di ogni cantiere in cui opera l’azienda, oltre che una valutazione dei rischi a cui sono sottoposti gli addetti.

Il Piano Operativo Sicurezza ha lo scopo di prevenire, limitare e ridurre al minimo i rischi, oltre che fornire una serie di elementi indicativi di comportamento e indirizzo sulla sicurezza. Il documento POS redatto deve corrispondere a criteri di: semplicità, brevità, comprensibilità, specificità, coerenza.

Nel POS vanno definite dettagliatamente tutte le informazioni relative all’organizzazione del cantiere e l’esecuzione dei lavori, le macchine e attrezzature utilizzate e le relative procedure operative. Devono inoltre essere analizzati ed elencati i rischi connessi al processo tecnologico applicato (per lo specifico cantiere), oltre che le relative misure di sicurezza da applicare, tenendo conto del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
Il POS andrà poi consegnato dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, al datore di lavoro dell’impresa affidataria, che a sua volta lo consegnerà al Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione (CSE).

Quali aziende devono redigere il POS?

Come stabilito dalla legge, sono le aziende che operano nei cantieri che devono dotarsi del POS.

Troviamo quindi attività quali:

  • Imprese edili in genere;
  • Impiantisti;
  • Lattonieri;
  • Fabbri;
  • Falegnami;
  • Vetrai;
  • Imbianchini e tinteggiatori;
  • Giardinieri.

Quando non è obbligatorio il POS?

Il piano operativo di sicurezza non è obbligatorio per le aziende che non determinano la propria attività come cantiere mobile o temporaneo.
In particolar modo non devono redigerlo:

  • lavoratori autonomi, non rientrando nelle disposizioni previste dall’articolo 17 comma 1 lettera a;
  • imprese pubbliche.

Da chi viene firmato?

Come avviene per il DVR, il POS viene firmato dal datore di lavoro.

La consegna del Piano Operativo di Sicurezza

La consegna del POS avviene con due differenti modalità, in base ai soggetti coinvolti.
Per le imprese esecutrici affidatarie, il datore di lavoro deve effettuare la consegna con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all’inizio dei lavori al CSE.
Quest’ultimo, dopo averne verificato l’idoneità, decide se accettarlo o meno.

Per le aziende subappaltatrici, il datore di lavoro ha il compito di consegnare il piano all’azienda esecutrice 30 giorni prima dell’ingresso in cantiere; quest’ultima provvederà poi a girare il documento al CSE nelle modalità descritte poc’anzi.

Contenuti Minimi del Piano Operativo Sicurezza

Secondo quanto previsto dall’allegato XV del D.Lgs. 81/08 il Piano Operativo di Sicurezza deve contenere quanto segue:

  • I dati identificativi dell’impresa esecutrice;
  • le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
  • la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
  • l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
  • l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
  • l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
  • l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
  • le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
  • l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
  • la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati incantiere.

Modello semplificato

Esiste la possibilità di utilizzare un modello standardizzato per redigere il piano operativo di sicurezza, come previsto dal Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014.
Il modello deve contenere:

  • designazione di figure e ruoli principali per la sicurezza;
  • delineazione delle misure di protezione e di prevenzione;
  • procedure per l’attuazione delle suddette misure;
  • indicazione dei dispositivi di protezione individuale.

Sanzioni

In caso di mancato adempimento, il datore di lavoro rischia da un’ammenda fino a una reclusione di 8 mesi, secondo quanto previsto dall’articolo 159, comma 1 del D.lgs n.81 del 2008.

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